Aggiornamento Maggio 2023: il limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2023 è stato innalzato dal Dl Lavoro n. 48/2023 a 3.000 euro, esclusivamente per i lavoratori con figli a carico. Riguarda sia i bonus aziendali che i rimborsi per le bollette. Per i lavoratori senza figli, il limite di esenzione rimane a 258,23 euro.
Dopo i numerosi interventi dello scorso anno da parte del Governo, il welfare aziendale è stato riportato in parte nell’inquadramento dato dalla legge che lo regolamenta, il TUIR, anche se rimane una materia in continua evoluzione.
I fringe benefit (benefici accessori alla normale retribuzione dei dipendenti), temporaneamente innalzati a 3.000 euro, sono tornati, dal 1° gennaio 2023, al valore di 258,23 euro, espresso dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR:
“Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
Un’altra novità riguarda il bonus carburante di 200 euro. Tale bonus, previsto dal Decreto Trasparenza poi convertito in Legge, può essere erogato dal datore di lavoro in aggiunta ai fringe benefit, anche ad personam e per i dipendenti che già beneficiano dell’auto aziendale. Nonostante sia stato confermato per tutto il 2023, è stato soggetto ad una revisione. Infatti, inizialmente defiscalizzato e libero da contributi previdenziali, sarà invece soggetto ai contributi INPS, che ammontano a circa il 30% per le aziende e al 9% per i dipendenti.
Ultima novità per il 2023 è la diversa tassazione straordinaria del premio di risultato in busta paga, mentre permane il regime di detassazione totale che vige per il premio di risultato convertito in Welfare.
Le 3 forme di Premio di Risultato o Premio di Produttività
Vediamo nel dettaglio le 3 principali opzioni a disposizione delle aziende.
1. Premio di Risultato: definizione e limiti
È interesse dell’impresa avere dipendenti più motivati, così come è nell’interesse del dipendente guadagnare di più. È possibile raggiungere questi obiettivi con il premio di risultato, ma ci sono dei costi collegati, sia per l’azienda che per i dipendenti.
Il premio di risultato (detto anche premio di produzione o di produttività) è la quota aggiuntiva alla retribuzione che viene riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Il lavoratore può scegliere se riceverlo in busta paga. In questo caso, può optare per una tassazione agevolata che per il 2023 è del 5% invece che del 10% come era stato fino allo scorso anno, purché il premio non ecceda i 3.000€ lordi annui e il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi gli 80.000€.
il premio di risultato non concorre a formare il reddito da lavoro del dipendente se soddisfa le suddette condizioni.
Per l’azienda invece, il costo è legato a contributi previdenziali ed oneri di altro tipo, anche se è deducibile ai fini IRES.
Per usufruire di queste agevolazioni, vi deve essere un accordo territoriale o di 2⁰ livello con le parti sindacali che preveda espressamente la possibilità di usufruirne per la totalità dei lavoratori.
2. Premio di Risultato convertito in Welfare: vantaggi e limiti
Come abbiamo visto, il premio di risultato consente una tassazione agevolata se corrisposto in busta paga. Ma c’è anche la possibilità che non venga tassato affatto.
Infatti, in alternativa alla busta paga, il lavoratore, qualora espressamente indicato all’interno dell’accordo negoziale, ha la facoltà di scegliere che il premio venga, parzialmente o totalmente, convertito in prestazioni di welfare per coprire ad esempio spese mediche, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, tasse universitarie, libri di testo, mense, asilo nido, buoni pasto, ecc.
In questo caso, l’importo non è soggetto ad alcuna tassazione o onere contributivo, né per il dipendente, né per l’azienda.
Permangono però i limiti di 3.000€ e 80.000€ visti sopra che si possono superare solo qualora il dipendente opti per particolari forme di welfare quali l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.
3. Welfare Premiale in sostituzione del Premio di Risultato
Esiste però un’altra forma di welfare che offre il vantaggio della detassazione totale ma senza le limitazioni viste fin qui.
Si tratta del Welfare Puro, detto anche Welfare Premiale (o On Top). L’azienda, al raggiungimento di obiettivi prefissati, offre beni, opere o servizi di welfare a tutti o a specifiche categorie di lavoratori in aggiunta (ovvero On Top) alla normale retribuzione. Questo avviene senza la necessità di un accordo territoriale o sindacale di 2⁰ livello (come nei due casi precedenti), ma semplicemente con un Regolamento Aziendale interno.
Non è soggetto ad alcun limite di importo o di retribuzione annua e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro ai fini ISEE.
Riassumendo: detassazione premi di risultato 2023
Queste sono, in sintesi, le caratteristiche confermate per ciascuna modalità di erogazione del Premio di Risultato nel 2023:
- premio di risultato in busta paga: tassazione del 5%, con limite del premio di 3.000€ lordi annui e limite del reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 80.000€. Necessario un accordo sindacale di 2⁰livello;
- premio di risultato convertito in welfare: detassazione totale, con limite del premio di 3.000€ lordi annui e limite del reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di 80.000€, tranne casi specifici;
- premialità tramite welfare puro: detassazione totale, nessun limite, necessita solamente di un accordo aziendale interno.
Tutte queste caratteristiche fanno del welfare premiale la scelta più vantaggiosa sia per le aziende che per i loro collaboratori.
NoiWelfare Società Benefit è il consulente specializzato in Welfare Aziendale che ti assiste nella scelta della tipologia di welfare più adatto alla tua realtà e ti offre una consulenza gratuita per iniziare il percorso verso il tuo progetto di welfare.

Riferimenti normativi:
- Art. 51 DPR n. 917/1986
- LEGGE n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016)
- DECRETO 25 marzo 2016
- LEGGE n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017)
- LEGGE n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)
- Circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2018
- Risoluzione n. 55/E dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2020
- Legge di bilancio 2022
- DL 14 gennaio 2023, n.5 (c.d. Decreto Trasparenza)